Decreto legislativo30 aprile 1997, n. 182
Attuazione delladelega conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della l. 8 agosto1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per i lavoratori dellospettacolo iscritti all'ENPALS.
Art.1. - Contributi.
1.A decorrere dal 1 gennaio 1997 per il personale iscritto al Fondo pensioni peri lavoratori dello spettacolo, istituito presso l'Ente nazionale di previdenza edi assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) - di seguito denominatoFondo successivamente al 31 dicembre 1995, il contributo stabilito inbase all'aliquota di finanziamento e con i criteri di ripartizione in vigore nelFondo pensioni lavoratori dipendenti dell'assicurazione generale obbligatoria.
2.Dal 1 gennaio 1997 per il personale gi iscritto al Fondo alla data del 31dicembre 1995, il contributo a carico dei lavoratori stabilito nella medesimamisura in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.
3.Dal 1 gennaio 1997, in attesa del conguaglio di cui al comma 6, l'aliquotacontributiva dovuta per il personale gi iscritto al Fondo alla data del 31dicembre 1995, e appartenente alle categorie dalla numero 1 alla numero 14dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16luglio 1947, n. 708, come modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, esuccessive modificazioni e integrazioni, confermata nella misura del 10,10per cento per la parte a carico dei lavoratori.
4.A decorrere dal 1 gennaio 1997 sono destinate al Fondo, le quote dicontribuzione attualmente riguardanti il finanziamento delle prestazionitemporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo1989, n. 88, con il limite massimo della misura prevista dal decreto delMinistro del lavoro e della previdenza
Levoca Top-Hotelbewertungensociale,di concerto con il Ministro del tesoro, in data 21 febbraio 1996, pubblicatonella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 83 in data 9 aprile 1996.
hoteles Sofia5.L'eventuale onere residuo derivante dalla differenza fra l'aliquota in vigorenell'assicurazione generale obbligatoria e quella risultante dalla somma fral'aliquota in vigore al 31 dicembre 1996 e le quote di contribuzione destinateal Fondo ai sensi del comma 4, posto a carico dei datori di lavoro el'aliquota elevata a decorrere dal 1 gennaio 1997 in misura non superioreallo 0,50 per cento ogni biennio fino a concorrenza dell'aliquota in vigorenell'assicurazione generale obbligatoria.
6.A partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si verificata la parificazione dell'aliquota contributiva complessiva a quella invigore nell'assicurazione generale obbligatoria, le aliquote contributive acarico dei datori di lavoro e dei lavoratori sono stabilite nella medesimamisura della corrispondente aliquota in vigore nell'assicurazione generaleobbligatoria.
7.Nei confronti dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), i qualipercepiscono una retribuzione giornaliera superiore a lire 300.000, le impresepotranno esercitare rivalsa per un ammontare pari al 40 per cento dei contributidovuti sulla parte di retribuzione eccedente il predetto importo. A decorreredal 1 gennaio 1998, la predetta percentuale ridotta annualmente di 10 puntipercentuali fino alla sua completa soppressione. L'articolo 3, secondo comma,del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, abrogato.
8.Le aliquote contributive dovute per il personale di cui ai commi 2 e 3, siapplicano integralmente sulla retribuzione giornaliera non eccedente il limitemassimo di lire 1.000.000. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 2,quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n.1420, qualora la retribuzione giornaliera sia superiore a lire 1.000.000l'aliquota contributiva dovuta sul massimale di retribuzione giornalieraimponibile corrispondente a ciascuna fascia ed accreditato un numero digiorni di contribuzione, con un massimo di otto, secondo l'allegata Tabella Afino al raggiungimento di 312 giornate annue superate le quali si applica laprevigente normativa. Sulla parte di retribuzione eccedente il massimale diretribuzione imponibile relativo a ciascuna fascia, si applica un contributo disolidariet nella misura del 5 per cento di cui 2,50 per cento a carico deldatore di lavoro e 2,50 per cento a carico del lavoratore.
9.A decorrere dal 1 gennaio 1998 gli importi delle fasce di retribuzionegiornaliera e del massimale di retribuzione imponibile di cui al comma 8 sonoannualmente rivalutati sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per lefamiglie di operai ed impiegati, cos come calcolato dall'ISTAT.
10.(Omissis)[1].
11.Per il personale di cui al comma 1, nonch a coloro che esercitano la facoltdi opzione ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n.335, appartenente al gruppo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), stabilita una retribuzione giornaliera di riferimento pari al massimale annuo diretribuzione pensionabile vigente tempo per tempo nell'assicurazione generaleobbligatoria ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n.335, diviso per 312.
12.In caso di retribuzioni giornaliere superiori a quella di riferimento di cui alcomma 11, accreditato un giorno di contribuzione per ogni quota diretribuzione pari alla retribuzione di riferimento, fino a concorrenza delnumero di giornate individuate dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo30 dicembre 1992, n. 503. La frazione di retribuzione inferiore a quella diriferimento considerata utile al fine dell'accreditamento di una giornatacontributiva.
13.Il numero delle giornate di contribuzione che possono essere accreditate in ognianno non deve superare le 312.
14.Per il personale di cui al comma 1 e per coloro che esercitano la facolt diopzione ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335,trovano applicazione a partire dal 1 gennaio 1997 le disposizioni di cuiall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Sulle quote diretribuzione eccedenti il massimale retributivo e pensionabile si applica uncontributo di solidariet, aggiuntivo rispetto a quanto previsto nell'articolo1, comma 5, lettere a) e b), del decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579,da versare al Fondo nella misura del 5 per cento, di cui 2,50 per cento a caricodel datore di lavoro e 2,50 per cento a carico del lavoratore.
15.Ai soli fini dell'acquisizione del diritto alla corresponsione dei trattamentipensionistici, ai lavoratori appartenenti al gruppo di cui all'articolo 2, comma1, lettera a), che possano far valere annualmente almeno 60 contributigiornalieri effettivi o figurativi versati o accreditati nel Fondo, accreditato, d'ufficio, negli anni in cui la retribuzione globale percepita dallavoratore non superi quattro volte l'importo del trattamento minimo in vigorenell'assicurazione generale obbligatoria, un numero massimo di 60 contributigiornalieri, fino a concorrenza di 120 contributi giornalieri annui complessivi.In ogni caso tale accreditamento consentito per un numero di anni nonsuperiore a 10. Ai medesimi lavoratori quando organizzano autonomamente, per lapreparazione degli spettacoli, le giornate di prova, consentito l'inserimentodelle stesse nei relativi contratti di ingaggio come giornate di lavoro nonretribuite, gravate tuttavia di adempimenti contributivi esclusivamente ai finiprevidenziali concernenti l'Enpals. In tal caso il contributo computato sulminimo contrattuale. Ai fini del calcolo numerico delle giornate contributivenecessarie alla maturazione del diritto alla pensione, le giornate di prova sonocomputate come giornate di lavoro a tempo pieno nel limite massimo annualenecessario per conseguire il requisito di 120 contributi giornalieri.
Art.2. - Soggetti assicurati al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacoloistituito presso l'ENPALS.
1.Nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo delCapo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, come modificato dalla legge29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni ed integrazioni, ai finidell'individuazione dei requisiti contributivi e delle modalit di calcolodelle contribuzioni e delle prestazioni, i lavoratori vengono distinti in tregruppi, indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata del rapporto dilavoro e individuati con successivo decreto del Ministro del lavoro e dellaprevidenza sociale da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata invigore del presente decreto, a seconda che (1):
a)prestino a tempo determinato, attivit artistica o tecnica, direttamenteconnessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;
b)prestino a tempo determinato attivit al di fuori delle ipotesi di cui allalettera a);
c)prestino attivit a tempo indeterminato.
2.Per i lavoratori di cui al comma 1 il requisito dell'annualit di contribuzionerichiesto per il sorgere del diritto alle prestazioni si considera soddisfattocon riferimento a:
a)120 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui allalettera a) del medesimo comma 1;
b)260 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui allalettera b) del medesimo comma 1;
c)312 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui allalettera c) del medesimo comma 1.
3.Per la determinazione del numero complessivo di giornate accreditate, perl'acquisizione del diritto alle prestazioni, nel caso di passaggio fra i diversigruppi, quelle relative al gruppo di provenienza sono riproporzionate in base alrapporto esistente tra i rispettivi requisiti di annualit di contribuzioneprevisti per il diritto alle prestazioni.
4.Ai fini del diritto alle prestazioni e dell'individuazione dell'etpensionabile, gli assicurati sono considerati appartenenti alla categoria, traquelle indicate all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisoriodello Stato 16 luglio 1947, n. 708, come modificato dalla legge 29 novembre1952, n. 2388, e successive modificazioni e integrazioni, nella quale hannoacquisito maggiore anzianit contributiva. Il medesimo criterio si applicaanche ai fini della ripartizione di cui al comma 1.
5.L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n.1420, abrogato.
(1)Vedi, anche, il D.M. 10 novembre 1997.
Art.3. - Regime pensionistico degli iscritti al Fondo pensioni per i lavoratoridello spettacolo istituito presso l'ENPALS.
1.Per i lavoratori iscritti al Fondo che, alla data del 31 dicembre 1995, possonofar valere un'anzianit assicurativa e contributiva di almeno 18 anni interi,la pensione interamente liquidata secondo il sistema retributivo previstodalla normativa vigente.
2.Per i lavoratori iscritti al Fondo che, alla data del 31 dicembre 1995, possonofar valere un'anzianit assicurativa e contributiva inferiore a 18 anni interi,la pensione determinata in base al criterio del pro-quota di cui all'articolo1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
3.Per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianit contributivematurate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori di cui all'articolo2, comma 1, il numero di retribuzioni giornaliere valido ai fini del calcolodella retribuzione pensionabile incrementato secondo l'allegata Tabella B.
4.Per i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), la retribuzionegiornaliera pensionabile di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente dellaRepubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, costituita dalla media delleretribuzioni giornaliere pi elevate assoggettate a contribuzione. Per ilavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), la retribuzionegiornaliera pensionabile costituita dalla media delle ultime retribuzionigiornaliere assoggettate a contribuzione. Il numero delle giornate diretribuzione determinato secondo quanto disposto al comma 3.
5.La retribuzione giornaliera pensionabile di cui ai commi 3 e 4 indicizzatasecondo il disposto dell'articolo 12, terzo comma, del decreto del Presidentedella Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, se riferite a periodi anteriori al 1gennaio 1993, ed ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30dicembre 1992, n. 503, se riferite a periodi successivi alla predetta data.
6.Per i lavoratori di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni in tema diopzione di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
7.Per i lavoratori iscritti al Fondo, successivamente alla data del 31 dicembre1995 e privi di anzianit contributiva alla predetta data, in luogo dellepensioni di vecchiaia e di anzianit, il Fondo medesimo eroga un'unicaprestazione denominata <<pensione di vecchiaia>>.
Art.4. - Modalit di calcolo e requisiti d'accesso delle prestazionipensionistiche.
1.A partire dal 1 gennaio 1997 per i lavoratori dello spettacolo di cuiall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, giiscritti alla data del 31 dicembre 1995, l'et pensionabile gradualmenteelevata in ragione di un anno anagrafico ogni 18 mesi fino al raggiungimentodell'et prevista dall'assicurazione generale obbligatoria, salvo quantodisposto dal comma 2.
2.Il diritto alla pensione di vecchiaia subordinato al compimento dell'etindicata nell'allegata tabella C per i lavoratori gi iscritti alla data del 31dicembre 1995 ed appartenenti alle seguenti categorie:
a)attori di prosa, operetta, rivista, variet ed attrazioni, presentatori edisc-jockey;
b)attori generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico;
c)direttori d'orchestra e sostituti;
d)figuranti e indossatori[2].
3.Per i lavoratori dello spettacolo gi iscritti alla data del 31 dicembre 1995,appartenenti alle categorie degli artisti lirici, professori d'orchestra,orchestrali, coristi, concertisti, cantanti di musica leggera, continuano atrovare applicazione i limiti di et stabiliti dalle disposizioni vigenti alladata di entrata in vigore del presente decreto.
4.A decorrere dal 1 gennaio 1998 per i lavoratori dello spettacolo appartenentialle categorie dei tersicorei e ballerini gi iscritti alla data del 31dicembre 1995 l'et pensionabile gradualmente elevata in ragione di un annoanagrafico ogni diciotto mesi fino a raggiungere l'et di 52 anni per gliuomini e 47 anni per le donne[3].
5.Ai fini dell'accesso al diritto alle prestazioni, i lavoratori di cui al comma 4conseguono il diritto alla pensione quando siano trascorsi almeno venti annidalla data iniziale dell'assicurazione al Fondo e risultino versati in lorofavore un numero di contributi giornalieri effettivi in costanza di lavoro oaccreditati ai sensi dell'articolo 1, comma 15, esclusivamente con la qualificadi tersicoreo o ballerino, secondo l'allegata tabella D.
6.Per le pensioni con decorrenza 1 gennaio 1997 per i lavoratori di cuiall'articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31dicembre 1971, n. 1420, fermi restando i requisiti per il pensionamento dianzianit previsti dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30dicembre 1992, n. 503, l'importo del relativo trattamento pensionistico ridotto in proporzione agli anni mancanti al raggiungimento del requisito di 35anni di anzianit contributiva, secondo le percentuali indicate nella tabella Adi cui all'articolo 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
7.Ai fini dell'accesso al diritto alle prestazioni, i requisiti contributivi dafar valere ai fini degli articoli 6 e 9 del decreto del Presidente dellaRepubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, e successive modificazioni e integrazioni,devono riferirsi esclusivamente ad effettive prestazioni lavorative svolte nelsettore dello spettacolo. L'articolo 6, secondo comma, e le parole: <<dicui almeno due terzi riferiti ad effettive prestazioni lavorative svolte nelsettore dello spettacolo>> dell'articolo 9, secondo comma, del decreto delPresidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, sono abrogati.
8.Ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici aventi decorrenza successivaalla data di entrata in vigore del presente decreto, per la quota di pensionerelativa alle anzianit maturate successivamente al 31 dicembre 1992,l'aliquota di rendimento annuo del 2 per cento applicata sino alla quota diretribuzione giornaliera pensionabile corrispondente al limite massimo dellaretribuzione annua pensionabile in vigore tempo per tempo nell'assicurazionegenerale obbligatoria diviso per 312. Le quote di retribuzione giornalierapensionabile eccedenti il suddetto limite sono computate secondo le aliquote direndimento previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,n. 503.
9.Per i lavoratori di cui all'articolo 3, comma 7, l'importo della pensione annua determinato sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, commi 6, 7 e 11,della legge 8 agosto 1995, n. 335.
10.L'aliquota di computo per il calcolo delle prestazioni di cui al comma 9 fissata al 33 per cento. La contribuzione cos ottenuta rivalutata in baseai criteri di cui all'articolo 1, commi 8 e 9, della citata legge n. 335 del1995.
11.I criteri di calcolo di cui ai commi 9 e 10 trovano altres applicazione nelcaso di liquidazione della quota di pensione di cui all'articolo 1, comma 12,lettera b), della citata legge n. 335 del 1995.
12.Ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 7, si applica l'articolo 1, commi 20,21 e 22, della citata legge n. 335 del 1995.
13.Per i lavoratori appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini iscrittisuccessivamente alla data del 31 dicembre 1995, stante la specificitdell'attivit lavorativa svolta, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1,comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, consentito aggiungere allapropria et anagrafica, ai fini del conseguimento dell'et pensionabileprevista dall'articolo 1, comma 20, della citata legge n. 335 del 1995, e perl'applicazione dei coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1, comma6, della citata legge n. 335 del 1995, un anno ogni quattro di lavoroeffettivamente svolto nelle suddette qualifiche, fino ad un massimo di cinqueanni.
14.I lavoratori di cui al comma 13 e i rispettivi datori di lavoro, in funzionedell'anticipo dell'et pensionabile, sono tenuti al versamento al Fondo, diun'aliquota contributiva aggiuntiva di finanziamento pari, rispettivamente,all'1 per cento e al 2 per cento.
Art.5. - Pensioni di invalidit specifica.
1.Gli iscritti al Fondo appartenenti alle categorie indicate all'articolo 4, commi2, 3 e 4, anche se iscritti successivamente alla data del 31 dicembre 1995,hanno diritto alla pensione di invalidit specifica alle seguenti condizioni:
hoteles en Marbellaa)abbiano raggiunto il trentesimo anno di et;
b)abbiano perduto la capacit di lavoro specifica nell'esercizio dell'attivitprofessionale abituale o prevalente per infermit, difetto fisico o mentale, inmodo totale e permanente;
c)siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di inizio dell'assicurazione;
d)possano far valere almeno 600 contributi giornalieri versati o accreditati, deiquali almeno 120 nel triennio precedente la data di presentazione della domandadi pensione;
e)i contributi di cui alla lettera d) devono risultare versati per lavoro svoltonella sola attivit professionale abituale e prevalente per la quale richiesto il riconoscimento dell'invalidit specifica.
York hotel rooms2.Il primo, secondo e terzo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente dellaRepubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, sono abrogati.
Art.6. - Prosecuzione volontaria.
1.A decorrere dal 1 gennaio 1997 le disposizioni che regolano la disciplinadella prosecuzione volontaria presso l'assicurazione generale obbligatoriagestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale sono esteseall'assicurazione obbligatoria per l'invalidit, la vecchiaia ed i superstitigestita dal Fondo.
2.L'importo del contributo volontario minimo determinato in corrispondenzadelle retribuzioni medie giornaliere delle singole classi di retribuzioni daindividuarsi, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delpresente decreto, con apposite tabelle adottate dal Consiglio di amministrazionedell'Ente e approvate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
3.Le classi di retribuzioni di cui al comma 2 saranno aggiornate periodicamente inbase ai medesimi criteri in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.
4.Gli importi di cui al comma 2 sono adeguati in corrispondenza delle variazionidelle aliquote contributive di base vigenti per l'assicurazione generaleobbligatoria per l'invalidit, la vecchiaia ed i superstiti gestita dal Fondo.
5.(Omissis)[4].
Art.7. - Norme transitorie e finali.
1.Per quanto non disciplinato dalla normativa del Fondo, come modificata dalpresente decreto, trovano applicazione le disposizioni in vigorenell'assicurazione generale obbligatoria.
2.Le norme del presente decreto non si applicano ai calciatori ed agli allenatoridi calcio di cui alla legge 14 giugno 1973, n. 366, nonch agli sportiviprofessionisti di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91.
TABELLAA
(ART.1, COMMA 8)
---------------------------------------------------------------------------------
|Fasce di | Massimale di | Giorni di |
|retribuzione | retribuzione |contribuzione |
|giornaliera |giornaliera imponibile| accreditati |
------------------------------+--------------------------+-----------------
|1.000.001- 2.000.000 | 1.000.000 | 1 |
|2.000.001- 5.000.000 | 2.000.000 | 2 |
|5.000.001- 8.000.000 | 3.000.000 | 3 |
|8.000.001-11.000.000 | 4.000.000 | 4 |
|11.000.001-14.000.000 | 5.000.000 | 5 |
|14.000.001-18.000.000 | 6.000.000 | 6 |
|18.000.001-22.000.000 | 7.000.000 | 7 |
|Oltre 22.000.000 | 8.000.000 | 8 |
-----------------------------------------------------------------------------
TABELLAB
strategia omaha hi lo(ART.3, COMMA 3)
--------------------------------------------------------------------
| Lavoratori di | Lavoratori di| Lavoratori di |
Anni | cui all'art. 2, | cuiall'art. 2, | cui all'art. 2, |
| comma 1, | comma 1, |comma 1, |
| lettera a) | lettera b) | lettera c) |
---------------+----------------+-----------------+----------------
|1.1.1997 | 1.492 | 1.492 | 1.492 |
|1.1.1998 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
|1.1.1999 | 1.900 | 2.250 | 2.250 |
|1.1.2000 | 1.900 | 2.600 | 2.600 |
|1.1.2001 | 1.900 | 2.600 | 2.860 |
|1.1.2002 | 1.900 | 2.600 | 3.120 |
-------------------------------------------------------------------
TABELLAC
hoteles en Budapest(ART.4, COMMA 2)[5]
--------------------------------------------------------------------------
| Decorrenza della pensione | Uomini | Donne |
----------------------------------------------------+---------+----------
|Dal 1 gennaio 1998 al 30 giugno 1999....| 61 | 56 |
|Dal 1 luglio 1999 al 31 dicembre 2000....| 62 | 57 |
| Dal 1 gennaio 2001..................................| 63 | 58 |
TABELLAD
(ART. 4, COMMA 5)
1gennaio 1997: 1.200
1luglio 1998: 1.440
1gennaio 2000: 1.680
1luglio 2001: 1.920
1gennaio 2003: 2.160
1luglio 2004: 2.400
[1]Sostituisce il comma7 dell'art. 12, D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420.
[2]Vedi, anche, l'art. 59, l. 27 dicembre 1997, n. 449.
[3]Comma cos modificato dall'art. 59, comma 12, l. n. 449 del 1997, cit.
[4]Abroga la tabella F allegata al d.p.r. 27 aprile 1968, n. 488.
[5]Tabella cos sostituita dall'art. 59,comma 12, l. 27 dicembre 1997, n. 449.